Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente


La Giunta Regionale ha approvato la Proposta di legge regionale “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” per dare attuazione all’intesa Governo, Regioni ed Enti Locali sottoscritta il 31 marzo 2009 per “favorire iniziative volte al rilancio dell’economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali”.

Con l’intesa le regioni si sono impegnate ad approvare proprie leggi, entro 90 giorni dalla firma dell’intesa, ispirate ai seguenti obiettivi:

a) regolamentare interventi – che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni – al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1.000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;

b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabilì e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;

e) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Nell’intesa sono contenute altre indicazioni rivolte al legislatore regionale in ordine all’esclusione degli interventi sugli edifici abusivi, nei centri storici e nelle aree di indificabilità assoluta; alla possibilità di limitare gli interventi in relazione ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale.

Viene stabilito inoltre il limite massimo di 18 mesi di validità della disciplina regionale.

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La Regione Toscana intende dare attuazione all’intesa senza operare forzature nei confronti della pianificazione comunale, nel solco già segnato della semplificazione procedurale in materia edilizia avviata in Toscana ormai da un decennio. La Toscana ha accumulato un patrimonio di conoscenze e di specifiche attenzioni ai valori culturali accumulato negli strumenti di pianificazione, che fornisce ai cittadini ed ai tecnici riferimenti certi che consentono ed hanno consentito di ampliare i casi di semplificazione procedurale basata sulla autocertificazione e sulla DIA. In questo senso l’intesa del 31 marzo 2009 non stravolge gli assetti definiti con il governo del territorio. I piani comunali si sono “modernizzati” ormai da molti anni.

La L.R. 1/2005, che sviluppa gli istituti innovativi nella disciplina dell’attività edilizia già introdotti nell’ordinamento regionale con la L.R. 52 del 1999, ha stabilito che rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia, e dunque sono eseguibili con la semplice denuncia di inizio attività (DIA), le addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti, specificando anche che alcune tipologie di ampliamenti non siano computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità.

In base alla legge regionale è dunque già da tempo possibile effettuare gli opportuni adeguamenti degli immobili, in base alle proprie necessità o per rispondere ai più elevati standard di qualità che contraddistinguano le moderne abitazioni, quali:

- la realizzazione di volumi residenziali in ampliamento, anche con la chiusura delle logge e dei balconi;

- la realizzazione di servizi igienici;

- il rialzamento del sottotetto per renderlo abitabile;

- la costruzione dell’autorimessa pertinenziale ecc;

tutto questo naturalmente entro certi limiti, ma con la celerità che caratterizza la procedura della DIA e, in alcuni casi, anche quando è esaurita la potenzialità edificatoria del lotto di pertinenza e dunque senza la necessità di procedere a varianti urbanistiche.

Tutto ciò non si traduce però in un aumento indiscriminato dei carichi urbanistici e della pressione insediativa (senza che vengano potenziati in maniera adeguata standard e servizi) perché al comune è sempre rimessa la possibilità di graduare gli interventi in relazione alle caratteristiche delle costruzioni e/o delle varie parti del territorio comunale su cui insistono; poiché non si creano nuovi alloggi, simili interventi nella maggior parte dei casi non contrastano con il piano strutturale dato che il dimensionamento del carico urbanistico complessivo non viene alterato.

In altre parole il legislatore regionale ha ampliato la possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente ed ha individuato una procedura più snella, la DIA, per poter intervenire, senza sottrarre però al comune, espressione della comunità locale e luogo le proprie competenze in materia di governo del territorio.

Nella legislazione regionale è stata inoltre introdotta da tempo la categoria della “sostituzione edilizia”, la quale, pur soggetta a permesso di costruire, è comunque autonoma rispetto alla categoria dalla ristrutturazione urbanistica, con evidenti semplificazioni per quanto riguarda il rinnovo di un patrimonio edilizio obsoleto ed inadeguato.

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All’articolo 1 si afferma la necessità di rispondere ad esigenze straordinarie, disciplinando le azioni di rilancio dell’economia in maniera coerente con la strategia complessiva di governo del territorio secondo i principi della legge regionale 1 del 2005.

L’articolo 2 contiene le definizioni necessarie all’applicazione diretta della legge negli interventi di ampliamento o di ricostruzione.

L’articolo 3 detta la disciplina relativa agli ampliamenti, che sono stabiliti nella misura massima del 20% della superficie già esistente. L’ampliamento, che interessa gli edifici abitativi mono o bifamiliari e gli edifici con superficie fino a 350 metri quadrati, si riferisce a superfici legittimamente realizzate ed esistenti alla data del 31 marzo 2009, giorno della firma dell’intesa Governo Regioni ed Enti Locali.

Non può essere modificata la destinazione d’uso dell’edificio abitativo ampliato e si possono creare nuove unità immobiliari solo se consentito dalle norme di piano del comune.

L’ampliamento può essere eseguito su immobili per i quali la normativa di piano del comune consente gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettera g) della l.r.1/2005, o gli interventi di cui alla lettera f) o h) del medesimo comma, nel rispetto delle distanze e delle altezze massime definite dal comune.

Vengono poi stabilite alcune condizioni che assicurino il corretto inserimento degli interventi in relazione alle urbanizzazioni esistenti e che non aggravino le situazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica degli ambiti di riferimento.

L’ampliamento è condizionato inoltre al conseguimento di specifici risultati in ordine al risparmio energetico.

L’articolo 4 detta la disciplina relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, prevedendo la possibilità di ricostruire fino al 35% in più rispetto alla superficie dell’edificio demolito. L’edificio abitativo oggetto dell’intervento deve essere esistente e legittimamente realizzato alla data del 31 marzo 2009.

L’ampliamento può essere eseguito su immobili per i quali la normativa di piano del comune consente gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r.1/2005, o gli interventi di cui alla lettera f) del medesimo comma.

Non può essere modificata la destinazione d’uso dell’edificio abitativo demolito e ricostruito e si possono creare unità immobiliari aggiuntive solo se di superficie non inferiore a 60 metri quadrati.

Vengono poi stabilite alcune condizioni che assicurino il corretto inserimento degli interventi in relazione alle urbanizzazioni esistenti e che non aggravino le situazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica degli ambiti di riferimento.

L’intervento è condizionato inoltre al conseguimento di specifici risultati in ordine al risparmio energetico.

L’articolo 5 detta ulteriori condizioni di ammissibilità comuni sia all’ampliamento che alla ricostruzione.

Gli interventi non possono essere realizzati su immobili abusivi; non possono essere realizati su immobili collocati nei centri storici, in aree di in edificabilità assoluta o nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali.

Per gli immobili già oggetto di condono edilizio, le superfici condonate sono detratte dalle quantità che potrebbero essere realizzate, fino ad annullare la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni con ampliamento; ne consegue che l’edificio integralmente oggetto di condono è sicuramente escluso dalla possibilità di eseguire gli interventi di ampliamento o ricostruzione con ampliamento.

Gli interventi di ricostruzione o ampliamento non si cumulano con quelli eventualmente già previsti in base alla pianificazione comunale.

Gli immobili oggetto degli interventi devono essere regolarmente accampionati al Catasto o ne deve essere stato richiesto l’accampionamento entro il 31 marzo 2009.

L’articolo 6 contiene uno specifico divieto quinquennale di modifica della destinazione d’uso degli edifici oggetto degli interventi di ampliamento o di ricostruzione.

Ai fini dello snellimento delle procedure, l’articolo 7 stabilisce che gli interventi oggetto della legge sono realizzabili attraverso la denuncia di inizio attività (DIA), disciplinata dalla l.r. 1/2005. Le DIA possono essere presentate decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 8 prevede le sanzioni, con il rinvio alle disposizioni della l.r. 1/2005 relative al permesso di costruire, in analogia a quanto già previsto dalla medesima legge per le DIA di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). Il cambio della destinazione d’uso in violazione dell’articolo 5, rende l’intervento completamente abusivo ai sensi dell’articolo 132 della l.r. 1/2005.

L’articolo 9 modifica l’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) introducendo a detta disposizione 2 commi (il comma 12 bis ed il comma 12 ter).

La modifica dell’articolo 23 risponde all’esigenza di istituire un sistema informativo regionale per la raccolta delle informazioni relative all’efficienza e alle certificazioni energetiche degli edifici e dei relativi impianti.

Il sistema informativo è destinato ad avere una sempre crescente importanza, attesi gli obblighi posti a carico dei privati in ordine all’utilizzo di tecniche costruttive in grado di assicurare l’efficienza energetica degli edifici ed atteso altresì l’obbligo della certificazione energetica degli edifici.

In considerazione degli obblighi posti dalla presente legge a carico dei privati dall’articolo 3, commi 4 e 5 e dall’articolo 4, commi 6 e 7, in ordine all’utilizzo delle migliori tecniche costruttive per la realizzazione degli interventi edilizi in grado di consentire il risparmio energetico ed indici prestazionali alti, è di tutta evidenza l’esigenza di prevedere l’istituzione del sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti con la legge medesima.


Ecco il testo della Prposta do Legge


Proposta di legge regionale: “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e

alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni e parametri

Art. 3 – Interventi straordinari di ampliamento

Art. 4 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

Art. 5 – Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

Art. 6 – Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi

Art. 7 – Titoli abilitativi degli interventi straordinari

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 della Costituzione;

visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;

visto l’articolo 44 dello Statuto;

vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) in sede di conferenza unificata;

vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);

vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia);

visto il protocollo d’intesa tra Regione, ANCI, UNCEM e UPI del…..;

visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del….;

Considerato quanto segue:

1. l’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;

2. l’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;

3. la necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;

4. la necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

5. la necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;

6. la necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

7. la esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;

8. la opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli stessi;

9. la necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell’intesa;

10. la opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione della intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;

11. la opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l’evento

si approva la seguente legge

Art.1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Essa ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 2

Definizioni e parametri

1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;

b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici , i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;

c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:

c.1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della l.r.1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

c.2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r.1/2005;

c.3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui alla lettera c.2);

d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art.3

Interventi straordinari di ampliamento

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda. Detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) tipologia mono o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettera f), g) o h) della l.r.1/2005. Detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati dotati di opere di urbanizzazione primaria oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni. E’ comunque fatta salva la possibilità di realizzare interventi di ampliamento in sopraelevazione in ambiti con pericolosità idraulica molto elevata.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano, con riferimento alla climatizzazione invernale dell’ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell’allegato c, tabella 1.3 del medesimo d.lgs.192/2005.

5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità dell’ampliamento realizzato.

Art. 4

Interventi straordinari

di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti e aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo. In tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia aumentata.

4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.

5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r.1/2005, o gli interventi di cui alla lettera f) del medesimo comma. Fermo restando quanto previsto al comma 5, gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri abitati ed in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati, in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell’attività di cui all’articolo 7 contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del decreto del Presidente Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento d’attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n 1 in materia di indagini geologiche).

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell’edificio, l’indice di prestazione energetica, definito dal d.lgs. 192/2005 è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell’allegato c, tabella 1.3 del medesimo d.lgs. 192/2005;

b) con riferimento al raffrescamento estivo dell’involucro edilizio dell’edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato.

8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 5

Condizioni generali

di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.

2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici abitativi:

a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;

e) collocati all’interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l’adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell’articolo 65 della l.r.1/2005.

3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico – sanitarie. Per gli interventi di cui all’articolo 4 è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.

4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n.53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria):

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all’articolo 3 comma 1 ed all’articolo 4, comma 1;

b) devono essere detratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4.

5. Sono già computati come ampliamento gli interventi per i quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII capo I della l.r. 1/2005.

6. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.

7. Gli edifici interessati dagli interventi di cui agli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti Agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931 n.1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o, per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi della legge 11 agosto 1939, n.1249 (Conversione in legge del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652. Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) alla data del 31 marzo 2009 o, in alternativa, a detta data, per tali edifici, devono risultare già presentate idonee dichiarazioni alle Agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale.

8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 7 riguardante gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l.1249/1939.

9. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 7 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n.1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto).

10. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.

Art.6

Immodificabilità della destinazione d’uso

e del numero degli alloggi

1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 7 se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1 della l.r.1/2005.

Art. 7

Titoli abilitativi

degli interventi edilizi straordinari

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 79 della l.r.1/2005, secondo il procedimento di cui all’articolo 84 della l.r.1/2005. Nella relazione asseverata di cui al comma 1 del medesimo articolo 84, oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 può essere presentata non oltre il temine del 31 dicembre 2010.

Art .8

Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132 della l.r.1/2005.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VIII, capo I della l.r.1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.

Art.9

Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono aggiunti i seguenti commi:

“12 bis. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 28 della l.r.1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.

12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”)”.

About Vittorio Bugli

Assessore alla Presidenza della Regione Toscana

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